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CHI POSSIAMO ANDARE A TROVARE DAL 4 MAGGIO 2020

  • Immagine del redattore: Roberto Guardì
    Roberto Guardì
  • 29 apr 2020
  • Tempo di lettura: 3 min


Il DPCM del 26 aprile 2020 all’art. 1, co. 1 lettera a) prevede che:


“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”

La norma ha immediatamente suscitato notevole sorpresa in riferimento alla qualifica di “congiunti” assegnata alle persone che possono essere incontrate o raggiunte.

Ci si chiede, con ragione, chi siano costoro: i congiunti appunto!


In effetti le categorie di persone legate da rapporti personali di particolare vicinanza, sono indicate dal codice civile quali “parenti” o “affini”. I “congiunti” non sono menzionati.

Commenti a parte, cerchiamo di comprendere il significato della norma, posto che essa è di sicuro interesse per la collettività tutta.


Certamente parenti e affini sono congiunti.

Sono parenti diretti le persone legate da vincolo di sangue, cioè discendenti diretti uno dall’altro e viceversa (padre o madre e figli, nonni e nipoti) e collaterali coloro i quali hanno comuni discendenze (fratelli, zii, nipoti, cugini).

Sono affini i parenti di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge.

I coniugi non sono parenti ma sono …. coniugi; quindi ai nostri fini certamente congiunti.


Le categorie che di recente hanno ricevuto riconoscimento legale, quali le unioni civili e le convivenze dichiarate all’anagrafe, sono anch’esse da ritenersi, in virtù di criteri interpretativi quali l’analogia, riferibili a quella dei “congiunti”.

In questi ultimi casi, osservando una linea interpretativa restrittiva della norma in esame, non rientrerebbero fra i congiunti figure di affini rispetto a soggetti conviventi, anche riguardo alla esclusione di tale rapporto espressamente indicata nella legge istitutiva delle unioni civili.


Resta aperta la questione dei rapporti di carattere affettivo anche rilevante, pensiamo ai fidanzati e, perché no, ad amici in qualche caso.


Riguardo i fidanzati ricordiamo che la giurisprudenza ha loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, proprio riferendoli a questa figura, in caso di illeciti anche colposi che hanno provocato gravi danni alla persona del proprio fidanzato, così considerato congiunto. In questi casi però l’accertamento della qualità del rapporto – e quindi della titolarità del diritto al risarcimento del danno – sono oggetto di rigoroso accertamento in sede giudiziale.


E’ evidente che – nonostante la eco di precisazioni largamente ammissive della Presidenza del Consiglio dovute alle ampie contestazioni che il provvedimento ha ricevuto – rimane un serio problema di accertamento del contenuto del rapporto che la persona cui è chiesta la giustificazione dello spostamento dichiara (nel caso appunto in cui chi esce per raggiungere qualcuno viene richiesto dalla forza pubblica di fornire una giustificazione).


Il provvedimento del recente DPCM in tutta evidenza sconta la assoluta anormalità del momento.


Quindi con la eventuale autocertificazione – che pare rimanga obbligatoria anche dopo il 4 maggio prossimo – salvo particolari formule che il Governo riterrà di includervi, il cittadino potrà dichiarare di essere diretto da Tizio definendolo congiunto in tutti quei casi in cui possa eventualmente dimostrare di avere appunto un rapporto qualificato da un coinvolgimento per così dire esistenziale.


Non credo che gli agenti possano elevare contravvenzioni nel frangente, e nel caso esse potrebbero essere impugnate con successo; d'altra parte non si può escludere che sia avviato un procedimento per verificare la veridicità della dichiarazione (ricordo che la falsa dichiarazione costituisce reato).


In conclusione il provvedimento in esame autorizza gli incontri fra persone che abbiano - oltre che rapporti di parentela o affinità in senso tecnico – stretti legami esistenziali, molto vicini a quelli parentali, così come il senso comune e attuale consente di ritenere.


Attendiamo comunque eventuali chiarimenti del Governo.

Avv. Roberto Guardì

Per osservazioni e chiarimenti

Mobile +39 328 1232714

 
 
 

1 Comment


laura.avignolo
May 03, 2020

Ottimo e per chi ha un affetto stabile fuori regione

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Studio Legale Guardì

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