FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO AGEVOLAZIONE O SEMPLICE PRESTITO?
- Roberto Guardì
- 5 mag 2020
- Tempo di lettura: 3 min

E’ nota a tutti la misura adottata a fronte delle difficoltà finanziarie derivanti dall’emergenza sanitaria, per “aiutare” le imprese, i professionisti e, in generale, le Partite IVA, prevista con il DL n. 23 dell’8 aprile 2020.
Essa consiste nella istituzione della garanzia prestata dallo Stato – a mezzo di SACE S.p.A. (una Società di emanazione statale) – in favore delle Banche che erogano credito a soggetti IVA.
E’ altrettanto nota la disciplina delle erogazioni, che prevede limiti quantitativi (fino a 25 mila euro e comunque non oltre il 25% del fatturato 2019) e qualitativi (in ultima analisi molto generici), nonché la natura dell’operazione, che è quella della erogazione della somma a fronte della sua restituzione entro sei anni (due di preammortamento se richiesto e quattro di rateazione), tutto ad interessi assai moderati.
La questione centrale è che la garanzia prestata dallo Stato non modifica la natura e le caratteristiche dell’erogazione: essa è a tutti gli effetti un prestito (mutuo) concesso da un Istituto di credito ad un soggetto, in questo caso qualificato in quanto operatore economico (Imprenditore, professionista, Partita Iva).
Aspetti soggettivi.
Secondo le regole consuete, a fronte della richiesta del finanziamento la banca deve comunque svolgere alcuni accertamenti in ordine alla condizione del richiedente, per verificarne il cosiddetto merito creditizio. Difficilmente chi si trovasse iscritto a vario titolo nelle centrali rischi (CRIF e altre), abbia subìto protesti e in generale sia considerabile “cattivo pagatore”, potrà avere accesso alla facilitazione in questione; questi aspetti sono comunque facilmente verificabili presso la banca senza rischi per il richiedente.
Aspetti oggettivi.
Benché la norma richiami il fatto che il finanziamento possa essere concesso per determinati impieghi (ad esempio investimenti per l’adeguamento attività et cetera) e con severi limiti (ad esempio dipendenti in cassa integrazione), alcuni passaggi contenuti nella norma stessa (sostegno del circolante) consentono di ritenere che in definitiva, salvo i limiti espressamente imposti, non vi siano particolari ostacoli all’erogazione del mutuo.
Svolgimento del rapporto.
Il tema centrale, e sul quale è bene porre attenzione, è dato dal fatto che il soggetto finanziato contrae a tutti gli effetti un debito e che esso debito deve essere senz’altro rimborsato nei termini previsti.
Ciò comporta che in caso di inadempimento il soggetto finanziato incorrerà in tutte le conseguenze usualmente previste dalla legge, dagli usi bancari e così via. Vale a dire che l’Istituto di credito, anche a fronte di ritardi nel pagamento delle rate, provvederà alle segnalazioni del caso alle banche dati (CRIF e altre) con conseguenze gravi (e ben note) in ordine agli altri rapporti di credito pendenti (fidi di conto corrente in primis); nel caso poi si consolidasse la morosità del debitore, la banca dovrà procedere con gli usuali strumenti giudiziari per l’escussione del proprio credito, poiché solo la conclamata insolvenza del debitore potrà consentirle di accedere alla garanzia statale di cui stiamo parlando; in ogni caso, qualora la banca fosse rimborsata dallo Stato, sarebbe questo (o altro soggetto deputato, es. SACE) a procedere nei confronti del debitore.
In conclusione, si segnala la necessità di ben valutare il ricorso a questa facilitazione finanziaria, tenendo ben presente che essa è un normalissimo prestito bancario e pertanto non esime affatto dal dover essere restituito, nei termini previsti.
Avv. Roberto Guardì
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